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ART. 62. [Pro rata patrimoniale]

Ultimo aggiornamento del:

Note:

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. c), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Testo precedente: “Art. 62 (Pro rata patrimoniale). - 1. Ai fini dell’applicazione

dell’articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni

di cui all’articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all’articolo

58, comma 2. Ai fini dell’applicazione del comma 2, lettera b),

numero 2), primo periodo, dell’articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni

in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell’articolo

116.“.

Per le precedenti modifiche si vedano

- l’art. 3, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U.

1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183;

- l’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n.

291, S.O. n. 190.

1. April 2025

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