ART. 62. [Pro rata patrimoniale]
Note:
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. c), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Testo precedente: “Art. 62 (Pro rata patrimoniale). - 1. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni
di cui all’articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all’articolo
58, comma 2. Ai fini dell’applicazione del comma 2, lettera b),
numero 2), primo periodo, dell’articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni
in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell’articolo
116.“.
Per le precedenti modifiche si vedano
- l’art. 3, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U.
1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183;
- l’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n.
291, S.O. n. 190.
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